ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita a norma del Titolo 1, Cap. 3, art. 36 e segg. del Codice Civile, l'associazione culturale con la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE HASHI", Associazione italiana per i rapporti culturali e di amicizia con il Giappone.
ART. 2 SEDE E DURATA
L'associazione ha sede in Via S. Fenzo 4/A – 37141 Mizzole VR.
L'associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferire la sede amministrativa o istituire sedi operative, centri, delegazioni e sezioni in Italia ed all'estero. L'eventuale cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modificazione al presente statuto o ai regolamenti interni.
La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2063, salvo proroga da decidersi dall'Assemblea dei Soci almeno sei mesi prima della scadenza.
ART. 3 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
L'associazione HASHI non ha scopo di lucro e i proventi non possono essere ripartiti fra gli associati in forme dirette o indirette. Essa è apolitica, apartitica, ed aconfessionale e mantiene rapporti cordiali con i governi e con tutte le amministrazioni in carica in Italia come in Giappone. La sua struttura è fondata sui principi che regolano la cultura e la solidarietà in tutte le sue forme e le sue manifestazioni, e persegue i seguenti scopi:
- Promuovere lo scambio e il confronto tra il popolo, la cultura e la tradizione del Giappone con il popolo e la cultura e la tradizione dell'Italia, in particolare della provincia di Verona e della regione Veneto, ampliando la conoscenza reciproca per mezzo di contatti tra le persone, enti e/o associazioni, e tutti gli altri strumenti adatti alla scopo.
- Promuovere la conoscenza e la diffusione della lingua, della storia e dei valori culturali giapponesi tra le persone, educatori, insegnanti ed operatori didattici, affinché ne possano trasmettere ad altri i principi fondamentali, facilitando l'integrazione tra le Culture del Giappone e dell'Italia.
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali specifici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile attraverso una maggiore comprensione tra i popoli.
- Porsi come punto di riferimento per coloro che nelle varie sfaccettature ed espressioni delle possibili attività intendano approfondire i valori propri del pensiero e della prassi del Giappone e, in genere, degli altri popoli orientali.
L'associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà del regime speciale previsto dalla Legge 398/91 nonché di quanto contenuto nell'articolo 25 della legge 133/99 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 ATTIVITÀ
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione promuove diverse attivitá come:
- attività didattiche come corsi linguistici e culturali;
- organizzare eventi culturali e manifestazioni scientifiche, come conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, gruppi di studio, mostre di vario genere, proiezioni di film, diapositive, audiovisivi, manifestazioni che trattano aspetti della realtà giapponese e veneta, anche in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche del Giappone e con le associazioni dei residenti giapponesi in Italia;
- attività editoriali e multimediali anche attraverso propri organi di pubblicazione periodica;
- consulenze, ricerche, traduzioni, interpretariato, assistenza ad enti, istituzioni, delegazioni e persone;
- creazione e gestione di una propria biblioteca specialistica disponibile per la consultazione da parte dei soci;
- sviluppo delle varie iniziative mettendo a disposizione i propri esperti e collaboratori e il proprio materiale, per realizzare, anche in collaborazione con enti, istituzioni, organismi e personalità, manifestazioni varie, sforzandosi di fornire sempre una informazione documentata e aggiornata;
- raccolta fondi da destinarsi allo sviluppo di attività a carattere umanitario;
- promozione e gestione di iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di alimenti e bevande in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;
- organizzazione, con il supporto di agenzie viaggi specializzate, di viaggi e/o visite in Giappone, nella provincia di Verona e nel Veneto;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo puramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni affiliazioni ad altri enti e/od organismi che siano in linea con i principi della Associazione e favoriscano il raggiungimento degli scopi prefissati.
L’organizzazione e l'espletamento delle iniziative sopra elencate potranno essere svolti direttamente e/o in collaborazione o con il patrocinio di enti, istituzioni e privati nazionali ed internazionali, oltre a persone fisiche.
Potranno altresì essere stipulate convenzioni o stabilite partecipazioni ed Associazioni con enti ed istituzioni pubbliche e private.
ART. 5 ASSOCIATI
L'associazione HASHI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali; il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, italiani e stranieri, di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere, di volta in volta, autorizzata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
Le categorie associative vengono così distinte:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che, con la loro opera, si siano distinte in maniera particolareggiata in funzione delle finalità istituzionali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili nemmeno a causa di morte. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta. L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, della sottoscrizione di una domanda di ammissione firmata. La qualifica di socio non è trasmissibile.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota associativa, è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di adesione.
ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
- I soci devono rispettare lo Statuto e pagare le quote associative nella misura, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
- La loro qualifica di membri dell'Associazione è incompatibile con atti non conformi o contrari allo spirito e alla lettera del presente Statuto. I responsabili di tali atti vengono richiamati e nei casi più gravi allontanati dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Consiglio Direttivo.
- I soci si impegnano a utilizzare i simboli dell'Associazione nonché i beni di proprietà o in uso della stessa esclusivamente per le attività e i fini associativi, previo autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- Ogni socio che presta la propria collaborazione non retribuita alle attività, secondo le proprie attitudini e possibilità, ha diritto al rimborso delle spese autorizzate.
- Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative annue ha diritto di partecipare, secondo le norme del presente Statuto, alle attività associative, usufruire di tutti i mezzi e vantaggi che l'Associazione mette a disposizione, far parte dei vari organi dell' Associazione.
- I soci cessano di appartenere all’associazione:
per dimissioni volontarie comunicate mezzo lettera;
per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'associazione e l’approvazione del bilancio.
- Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
ART. 7 PATRIMONIO E CONTRIBUTI
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico;
- elargizioni, donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso, che ne determina l'ammontare. Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere né pretendere la quota in caso di recesso.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, i Consiglieri ed il Tesoriere. Ai componenti dell'assemblea dei soci, ai membri del consiglio direttivo e al Presidente non spetta alcun compenso per l'esercizio e l'espletamento delle funzioni attribuite loro dal presente Statuto sociale.
- L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e si tiene almeno una volta all'anno. Fanno, inoltre, parte di diritto dell'Assemblea tutti i Soci ordinari e onorari. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di un decimo dei Soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo o ancora su iniziativa del Presidente.
- L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto, anche per e-mail, recante il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data di riunione. In prima convocazione essa è valida con intervento di metà dei Soci; in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto, anche per fax o posta elettronica, recante il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. In prima convocazione essa è valida con intervento di metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria ha le stesse funzioni dell’Assemblea ordinaria ed inoltre può deliberare in materia di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è richiesto un quorum dei tre quarti di tutti gli associati.
- L'Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria:
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- elegge i candidati alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Consigliere del Consiglio Direttivo;
- decide gli indirizzi generali dell'Associazione;
- ratifica le domande di iscrizione dei soci ordinari vagliate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui provvedimenti di espulsione di soci decisi dal Consiglio Direttivo;
- delibera su qualsiasi argomento relativo al conseguimento dei fini sociali.
E’ ammesso il voto per delega, ma non può essere delegato un membro del Consiglio Direttivo.
- Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, ad esclusione di quanto contemplato nelle Disposizioni Finali del presente statuto. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea anche per delega, facendosi rappresentare da un altro Socio. In ogni caso nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe. Il verbale dell'Assemblea è redatto a cura del Segretario e viene controfirmato dal Presidente.
- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal segretario e da un massimo di altri quattro Consiglieri, viene costituito mediante elezione dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni. Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo ogni Socio può votare un solo nominativo per ciascuna carica di Presidente, Vice-Presidente e Segretario e non più di due nominativi per quelle di Consigliere. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci che, al momento dell'elezione, siano maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa.
- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Tesoriere. Inoltre il Consiglio Direttivo può conferire incarichi, anche a soci non facenti parte del Consiglio, per l'espletamento di attività o progetti specifici.
- Tutte le cariche sono gratuite e non comportano retribuzione, in base a quanto sancito all'Art. 3. È comunque ammesso il rimborso, ai membri del Consiglio Direttivo o ai Soci che da esso abbiano ricevuto incarichi specifici, delle spese sostenute per conseguire i fini dell'Associazione, in base agli indirizzi decisi dall'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno due consiglieri o su iniziativa del Presidente. Esso è convocato dal Presidente con avviso scritto,anche per e-mail, recante luogo, data, ora e argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della riunione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri. Di essa viene compilato verbale a cura del Segretario o di altro membro del Consiglio e controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità e di impossibilità a raggiungere una maggioranza dei presenti, il voto deve essere rimandato a un successivo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo:
- elabora il programma annuale di attività dell'Associazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'esame del Revisore e all'approvazione dell'Assemblea;
- decide la nomina del Presidente onorario;
- decide sull'ammissione dei nuovi Soci, in base a quanto stabilito all’art. 5;
- decide l'eventuale sospensione o decadenza dei Soci.
- propone all'Assemblea dei soci i provvedimenti di espulsione in base a quanto stabilito all’art. 6;
- è incaricato dell'ordinaria amministrazione e della attuazione del programma delle attività dell'Associazione;
- svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto.
- Il Presidente rappresenta l'Associazione ed è il garante della corretta attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. In caso di urgenza il Presidente può prendere decisioni esulanti dall'ordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.
- Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce.
- Il Segretario cura la tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente può sostituirli. In caso di assenza o impedimento del Segretario, un Consigliere può temporaneamente assumerne le funzioni con delibera del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione, custodisce i libri contabili sociali e ne cura l'aggiornata tenuta. Viene nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra uno dei Consiglieri, Presidente, Vice-Presente o Segretario. Nella sua attività può essere coadiuvato da altro Consigliere designato dal Consiglio Direttivo, che lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere dura in carica per un anno e
- La durata del mandato di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Consiglieri è pari a quella del Consiglio Direttivo di cui fanno parte. In caso di dimissioni o comunque di cessazione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario il Consiglio Direttivo procede a assegnare temporaneamente nuove cariche fino alla successiva Assemblea dei Soci, che provvederà all'elezione della carica vacante. Nel caso di dimissioni o comunque di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina dei nuovi consiglieri che dureranno in carica fino al termine del triennio o rimanere validamente in carica con i membri restanti. Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo, a seguito di dimissioni o di altre cause, fosse divenuto inferiore a due, il Presidente o in sua mancanza il Vice-Presidente o in sua mancanza il Segretario, provvede a convocare una Assemblea straordinaria dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- Per l'esercizio delle sue attività l'Associazione può ricorrere alla collaborazione di esperti esterni e corrispondere loro compensi.
- Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci, o tra i soci, sono gestite da un collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri con funzione di Presidente.
ART. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina 31 dicembre di ogni anno. Bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale che è fissata dal Consiglio Direttivo e sottoposta ad approvazione dell'Assemblea dei Soci. La quota dell'anno associativo, che si conclude il 31 dicembre, deve essere versata entro la data della prima assemblea. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la temporanea sospensione dei diritti associativi. I soci Onorari sono esclusi da qualsiasi obbligo di contribuzione a favore della Associazione.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per le attività istituzionali del successivo anno finanziario.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui all’art. 3 del presente statuto.
Il quorum per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è fissato nei tre quarti di tutti gli associati.
Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.
Sull'interpretazione del presente Statuto sociale decide l'Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente. Per quanto invece non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile.
Il presente statuto viene firmato in duplice copia dal Presidente dell’Associazione.